Statuto del Gruppo Rocciatori

Sezione di Feltre

ART.1 – Il gruppo rocciatori è sorto per raccogliere in un unico blocco di spiriti e di energie tutti coloro che con vera passione arrampicano su roccia e su ghiaccio, con lo scopo di far conoscere ed amare la roccia ai giovani che sanno alimentare in sè una profonda passione per la montagna e di conservare le tradizioni e la storia dell’alpinismo feltrino.
Il Gruppo Rocciatori inoltre, nasce per garantire stimolo reciproco e costante, fondando un ambiente di crescita e di interesse per ogni membro.
Dall’attività del gruppo rocciatori devono essere assolutamente esclusi ogni esibizionismo, ogni più o meno larvato utilitarismo, ogni esclusivismo ambizioso; la montagna deve essere salita con serietà, con modestia e con sincerità d’intenti: amicizia, disinteresse e generoso altruismo devono essere i più profondi sentimenti del vero rocciatore.

 

ART.2 – In montagna soprattutto, ed anche in qualsiasi altra attività riguardante il G.R.F.
(comprese le riunioni), ogni suo componente deve operare con sentimenti di sincera e profonda amicizia verso i compagni, lasciando da parte ogni interesse personale.

 

ART.3 – L’assemblea è l’organo sovrano del G.R.F. ed è composta da tutti gli iscritti. Le decisioni concernenti la modifica dello statuto e lo scioglimento del sodalizio devono essere assunte dalla maggioranza assoluta dei componenti; quelle relative alla ammissione dei nuovi soci ed alla espulsione, devono essere assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Le decisioni di carattere ordinario saranno prese a maggioranza dei presenti. L’assemblea del gruppo si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni devono essere convocate almeno una settimana prima presentando l’ordine del giorno.

 

ART.4 – Le nuove ammissioni del GRF devono essere proposte da almeno tre componenti del sodalizio.
Gli aspiranti devono possedere le qualità morali previste dall’art.1, ed avere svolto attività alpinistica di rilievo con continuità, che sarà valutata dall’assemblea.

Per l’ammissione al Gruppo è richiesto un curriculum alpinistico minimo che sarà esaminato dall’assemblea. Il curriculum indicativamente dovrà comprendere almeno questa attività di base:

  • Alcune vie di VI grado o superiore in Dolomiti
  • Almeno 2 vie di V grado o superiore sulle Vette Feltrine
  • La mancanza di uno dei requisiti di cui sopra puoi essere compensata in casi particolari per altri meriti dell’aspirante nuovo membro come:
    • Attività di rilievo su ghiaccio, misto, alta quota o scialpinismo;
    • Meriti sportivi, culturali o sociali;

A questo fine ogni aspirante fornirà un fascicolo indicante l’attività personale svolta che ritiene di rilievo.

 

ART.5 – Qualora si dovessero sostenere delle spese più gravose, il G.R.F. si riunirà per decidere come reperire i fondi necessari, oppure decidere come impiegare mezzi ed eventuali somme ottenute da terzi.

 

ART.6 – Il G.R.F. sarà del tutto autonomo dalla sezione del CAI per quanto riguarda l’attività individuale e collettiva dei componenti del gruppo.

 

ART.7 – Ogni componente del G.R.F. dovrà essere iscritto al C.A.I., salvo gli iscritti alle sezioni speciali del C.A.I. (A.G.A.I., C.A.A.I., etc).

 

ART.8 – Il G.R.F. collabora con la sezione del C.A.I. di Feltre e con gli altri organismi del C.A.I. per lo svolgimento delle attività dell’associazione nel campo prettamente alpinistico.

 

ART.9 – La segreteria del GRF terrà a disposizione dei soci un archivio che conterrà le relazioni di vie nuove o di particolareinteresse fatte dai soci, come pure l’elenco delle ascensioni effettuate durante l’anno o qualsiasi notizia che possa avere interesse per la storia del Gruppo e dell’alpinismo.
Ogni componente del GRF ha l’obbligo di presentare alla fine di ogni anno l’attività alpinistica e le relazioni delle ascensioni o novità di interesse comune.

 

ART.10 – Ogni socio del G.R.F. Per poter essere considerato elemento attivo nell’ambito del sodalizio, deve svolgere attività alpinistica. Con decisione straordinaria l’Assemblea può esentare soci che riterrà particolarmente meritevoli dagli adempimenti attivi.
Ogni componente del G.R.F. Ha l’obbligo di partecipare alla vita sociale del Gruppo con la propria presenza ad almeno la metà delle riunioni nell’arco dei tre anni.

 

ART.11 – Le cariche sociali sono:

  • il PRESIDENTE che viene eletto fra i componenti del Gruppo, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora in sede di prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, stabilisce l’ordine del giorno, ha l’amministrazione ordinaria del sodalizio e ne ha la rappresentanza.
  • il SEGRETARIO che è nominato dal Presidente, nell’ambito dei componenti del Gruppo. Svolge anche le funzioni di cassiere, cura l’archivio e redige i verbali delle riunioni.

Le cariche sociali sono rinnovate ogni tre anni.

 

ART.12 – Gli eventuali beni ed attrezzature acquistati o donati, così come i documenti di archivio sono di proprietà del Gruppo e vengono utilizzati o divulgati in conformità con le decisioni dell’assemblea. L’assemblea che delibera sull’eventuale scioglimento del Gruppo decide sulla destinazione del patrimonio comune.

 

ART.13 – Il socio sarà sospeso dal gruppo o espulso in caso di gravi inadempienze agli obblighi o di gravi violazioni del codice morale su deliberazione dell’assemblea assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Il socio che non svolge alcuna attività alpinistica o di gruppo per due anni consecutivi decade automaticamente. I soci membri del sodalizio da almeno 25 anni acquisiscono il diritto di permanenza a vita nel Gruppo.